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Lo Statuto dell'associazione

STATUTO SOCIALE dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ' ARCIERI DELLA NOTTE '

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DELLA NOTTE, di seguito denominata 'Associazione'.

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell’Associazione è in Via Mameli n. 15, Reggio Emilia (RE).
2.2 Potranno essere istituite anche sedi operative distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Scopo

4.1 L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
4.2 Essa ha per finalità lo svolgimento dell’attività sportiva del tiro con l’arco.
4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l’organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline;
c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline sportive praticate;
d) indire corsi d’avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
e) svolgere iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all’approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l’iniziativa;
f) organizzare gite, viaggi e soggiorni;
g) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l’oggetto associativo;
h) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
i) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.
4.4 Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.
4.5 L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società e associazioni affiliate.

Articolo 5 - Associati

5.1 L’appartenenza all’Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati:
a) ASSOCIATI FONDATORI - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell’Atto costitutivo.
b) ASSOCIATI ATLETI - Sono considerati tali tutti coloro che svolgono attività sportiva all’interno dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa.
c) ASSOCIATI ORDINARI - Sono considerati tali coloro che versano la quota associativa annuale. Partecipano direttamente all’attività amministrativa, organizzativa e gestionale dell’Associazione.
d) ASSOCIATI SOSTENITORI - Sono considerati tali coloro che versano una quota libera quale contributo per la gestione, senza partecipazione all’attività sportiva, culturale e gestionale dell’Associazione.
e) ASSOCIATI ONORARI - Sono considerati tali coloro che si sono distinti per il loro impegno nel sociale o nelle discipline sportive praticate dall’Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento della quota associativa.
5.2 L’atto di iscrizione comporta l’approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

Articolo 6 - Requisiti per l’ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessario:
a) fare domanda al Consiglio Direttivo;
b) versare, ove dovuto, l’importo della quota di adesione.
6.2 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti da apposito regolamento, ammette il nuovo Associato.
6.3 L’eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all’Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all’ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.
6.4 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.
6.5 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo mortis causa.
6.6 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6.7 L’adesione decorre dalla data dell’ammissione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all’elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo.
7.2 Il diritto di voto per le delibere riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è riservato agli Associati maggiorenni, ai sensi dell’art.148, comma 8, lett. c, del DPR22.12.1986, n.917.
7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove prevista da apposito regolamento interno. Hanno altresì il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva al quale l’Associazione aderisce.
7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all’Associazione e tenuto conto di quanto riportato all’art. 17.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione: a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie; d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota associativa annua, ove prevista; e) per radiazione.
8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all’Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.
8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell’Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 9 - Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblea

10.1 L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.
10.2 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.
10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati ma non da membri del Consiglio.
10.4 L’Associato delegato non può rappresentare più di tre Associati.
10.5 All’Assemblea degli Associati compete di:

  • approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo;
  • eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell’art. 12, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l’azione di responsabilità contro i medesimi;
  • deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.


10.6 L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell’art. 20 del codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione (fax-Mail-Pec), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
10.7 E’ validamente costituita l’Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10.8 L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.
10.9 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.
10.10 L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:
1. modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. lo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.
10.11 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti ed ogni Associato può prenderne visione.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

  • la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
  • l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • la convocazione dell’Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
  • firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
  • adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l’Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E’ composto da tre a cinque membri, è in carica dal momento dell’elezione e dura in carica due anni decadendo all’elezione del successivo Consiglio Direttivo.
12.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione (fax-Mail-Pec), spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.
12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.
12.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.
12.5 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato.
12.6 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, con la nomina a mezzo della convocazione dell’Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.
12.7 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea degli Associati, decade l’intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l’Assemblea ai sensi del precedente art. 10.

Articolo 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  • elegge il Presidente e il Vice Presidente, tra i propri componenti;
  • redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sull’ammissione dei nuovi Associati;
  • formula l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
  • convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell’art. 10;
  • determina le quote associative annuali per gli Associati;
  • assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
  • determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
  • adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati;
  • delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
  • distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
  • redige il bilancio/rendiconto annuale e l’eventuale bilancio/rendiconto preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
  • cura l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
  • provvede al tesseramento degli Associati alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza entro i termini fissati annualmente dalla Federazione stessa.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche sociali e collaborazioni

14.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell’Associazione sono senza compenso, salvo diversa volontà dell’Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 15 - Collaborazioni

15.1 L’Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni che saltuariamente vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 16 - Sanzioni disciplinari

16.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l’Associazione, ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento anche sportivo dell’Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.
16.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.
16.3 L’Associato radiato non può più essere riproposto.

Articolo 17 - Incompatibilità ed esclusioni

17.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali: a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza; d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito definito dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Esercizio sociale

18.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
18.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 19 - Sezioni

19.1 L’Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 20 - Clausola Compromissoria

20.1 Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
20.2 Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e la associazione, ed ancora le controversie promosse da consiglieri ovvero instaurate nei loro confronti connesse all’interpretazione ed applicazione dello statuto e/o all’esercizio dell’attivita’ sportiva, purche’ concernenti diritti disponibili, compresa ogni ragione di danni, verra’ amministrata in sede preventiva di tentativo di conciliazione, di cui al D.Lgs. 28 del 04 marzo 2010 e succ. modifiche in base al relativo Regolamento di Conciliazione e Artbitrato dell’Organismo di Conciliazione prescelto dalle parti. L’Organismo di Conciliazione indichera’ la sede del tentativo di conciliazione in base a criteri di competenza tecnica e territoriale. L’organismo di conciliazione avviera’ un tentativo di conciliazione nominando un conciliatore neutrale ed imparziale in conformita’ del citato Regolamento. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, e purche’ non si tratti di controversie per le quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e’ facolta’ delle parti risolvere la controversia defrendo la decisione a un Collegio Arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento.
I Regolamenti della Camera Arbitrale sono quelli vigenti al momento dell’avvio della rispettiva procedura.
Gli Associati, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Articolo 21 - Vincolo di giustizia

21.1 L’Associazione dal momento dell’affiliazione, e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 22 - Patrimonio

22.1 Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 22.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 23 - Libri dell'Associazione

23.1 Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili: a) il libro dei verbali delle Assemblee; b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro degli Associati; d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 24 - Scioglimento

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alle Federazioni o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 25 - Norma finale

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto delle Federazioni o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

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